Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Secondo l’ultima circolare n.24/E del 2020, l’installazione dell’impianto per la produzione di energia solare rientra nel Superbonus 110% con un limite di spesa autonomo di € 48.000 per ogni unità immobiliare e, comunque, di € 2.400 per ogni kWh di potenza nominale installata (1.600 kWh se c’è un intervento contemporaneo di ristrutturazione). La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Acquistare una caldaia a condensazione di classe A è davvero conveniente grazie alle detrazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

L’installazione di una caldaia, ti permette di scegliere tra, il Bonus ristrutturazione e l’ Ecobonus. L’installazione di questa ti permette di accedere ad entrambi i bonus, anche se queste non sono cumulabili.

Il bonus caldaia permette ai contribuenti che sostituiscono la climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di ottenere due tipi di detrazione: il 65% e il 50%.

“le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’accesso autonomo dall’esterno e non importa che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Le Comunità Energetiche rientrano nel più vasto campo di lotta ai cambiamenti climatici in cui l’Europa è da tempo protagonista sullo scenario mondiale, attraverso politiche mirate di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, uso efficiente delle risorse, mitigazione dell’impatto ambientale.

L‘UE si è infatti impegnata a ridurre le proprie emissioni complessive di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2020 e del 40% entro il 2030. E le comunità energetiche svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi.

L’approvazione del Decreto Milleproroghe e la firma da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, va a definire il quadro normativo sulle le comunità energetiche rinnovabili, specificando la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo. Un’ulteriore incentivo è arrivato dal Decreto Rilancio, che ha esteso l’applicazione del Superbonus al 110% alle comunità energetiche rinnovabili.

Questo è solo l’ultima parte di un percorso avviato in Europa da tempo, che permetterà finalmente anche all’Italia di far partire una sperimentazione su larga scala finalizzata alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Le attività relative alle comunità energetiche possono essere molto diverse ed includere:

  • Approvvigionamento energetico locale
  • Autonomia energetica
  • Preferenza tecnologica per le fonti energetiche distribuite (rispetto agli impianti FER centralizzati o su larga scala)
  • Indipendenza dalla politica energetica nazionale e dai grandi operatori storici
  • Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione del contesto energetico

A differenza di altri paesi europei in Italia, è mancato sino ad oggi un quadro normativo che consentisse di dare un significato economico alle comunità di energia rinnovabile e in generale a forme di produzione e autoconsumo di energia.

L’articolo 42 del Milleproroghe regola la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili. Il Decreto Rilancio eleva le detrazioni fiscali nel campo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili al 110%, includendo per la prima volta anche le comunità energetiche.

Il decreto rende, operativa una misura introdotta con il decreto Milleproroghe , anticipando l’attuazione di una direttiva europea, consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.

Le comunità energetiche sono nuovi tipi di entità non commerciali e, sebbene si impegnino in un’attività economica, il loro scopo principale è fornire vantaggi ambientali, economici o sociali alla comunità, piuttosto che puntare al profitto. In quanto progetti energetici decentralizzati e basati su fonti rinnovabili, possono promuovere pratiche di produzione e consumo di energia sostenibile.

Legambiente, ogni anno, fotografa lo stato attuale della sostenibilità del nostro Paese pubblicando una classifica dei Comuni 100% Rinnovabili.

Quest’anno, per stare al passo coi tempi ha modificato il nome del report: da Comuni a Comunità rinnovabili.

In Italia sono 41 i Comuni 100% Rinnovabili, ovvero quelle realtà territoriali che oggi possiamo definire autosufficienti dal punto di vista energetico, elettrico e termico. Rientrano in questa categoria quei Comuni il cui mix di fonti rinnovabili installate riesce a soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dei cittadini residenti: riscaldamento di case, uffici, acqua calda per usi sanitari ed usi elettrici.

Un contribuente in un interpello all’Agenzia delle Entrate volendo beneficiare del Superbonus 110%, chiede a quanto ammonterebbe il limite di spesa ammissibile all’agevolazione nel caso in cui l’intervento di isolamento termico debba  essere eseguito su una parte di un edificio (il lastrico solare) che è di sua proprietà, ma a servizio di tutto il condominio.