Dal 12 Novembre 2021 per i bonus edilizi non vi è pace data la pubblicazione del decreto antifrodi che obbliga le aziende ed i professionisti a ricorrere ai ripari.
All’inizio si è partiti con misure ristrettive atte a limitare le frodi fiscali con la richiesta di asseverazioni e visti di conformità per i bonus edilizi minori, e alla fine si è arrivati all’eliminazione delle cessioni multiple bloccando così il mercato ed ogni operazione.
Nuovo meccanismo di cessione del credito per il Superbonus ed altri Bonus Edilizi
Cosa cambia nel passaggio dall’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevista dal D.L. n. 4/2022 a quella di cui al D.L.n. 13/2022? Il Governo si è reso conto dell’errore commesso nell’aver limitato ad una la cessione del credito. Dopo la prima cessione effettuata dal contribuente o lo sconto dell’impresa e dei professionisti, all’acquirente del credito veniva data una sola possibilità di cessione. Decisione che ha paralizzato il settore con la conseguente causa del blocco di alcune piattaforme di acquisto del credito ad es. Poste.
Dal 26 febbraio 2022, dunque, alla detrazione diretta del Superbonus e degli altri Bonus edilizi, si può preferire:
- un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In sostanza viene data la possibilità di cedere altre due volte il credito ma solo a determinati soggetti.
Stop alla frammentazione del credito
All’art. 121 del Decreto Rilancio viene, infine, previsto l’inserimento del nuovo comma 1-quater che mette la parola fine allo spezzettare dei crediti dopo la prima cessione.