Il Decreto Sostegni-ter ed il Decreto Frodi hanno creato una linea parallela di applicazione del meccanismo di cessione del credito

Dopo il primo pacchetto di misure antifrode arrivato con il Decreto antifrodi e poi con la Legge di Bilancio 2021, nei primi mesi del 2022 sono arrivati prima il Decreto Sostegni-ter e poi il Decreto Frodi.

L’art. 28 del Sostegni-ter aveva eliminato le possibilità di cessione del credito limitandola solo ad una volta. Il Decreto Frodi invece, abrogando l’art. 28, comma 1 e prevedendo nuove modifiche tra le quali la possibilità di due ulteriori cessioni qualificate oltre la prima, ha dato la possibilità di  utilizzare la cessione altre due volte solo all’interno di un circuito di acquirenti certificati.

Ma come accade ogni qual volta ci troviamo di fronte ad un decreto legge, dobbiamo attendere le conversioni in legge prima di avere un quadro normativo chiaro.

Quello che si sa è che il primo Decreto Legge ad essere convertito in legge sarà il D.L. Sostegni – ter che ha già ottenuto l’approvazione da parte del Senato e che ha previsto, tra le altre cose, l’abrogazione integrale del D.L. n. 13/2022.

Una volta convertito in legge questo (entro il 28 marzo 2022), sarà la volta del D.L. Antifrodi che al momento ha avviato al Senato il suo percorso di conversione sul quale non si sa se si interromperà a seguito della conversione del Sostegni-ter oppure se procederà, con nuove modifiche.

Il regime temporale

Un aspetto rilevate che conosciamo è legato ai regimi temporali di applicazione delle modifiche.

Si ricorda che:

  • il Sostegni-ter è entrato in vigore il 27 gennaio 2022;
  • il Decreto Frodi è entrato in vigore il 26 febbraio 2022.

Con la conseguenza che al momento dobbiamo fare molta attenzione alla data di caricamento della scelta dell’opzione alternativa sul portale dell’Agenzia delle Entrate se antecedente o cuccess.

Risposte dell’Agenzia delle Entrate:

L’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta  in cui chiarisce il regime applicabile in relazione alla data di prima cessione o sconto e di sessioni successive alla prima.

Di seguito uno schema riassuntivo:

Prima cessione o sconto:
  • Comunicati all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 = Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque
  • e poi due volte a soggetti “qualificati”
  • Prima cessione comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 =   Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
  • Sconto comunicato all’Agenzia dal 17 febbraio 2022 =   Il credito può essere ceduto una volta a chiunque
  • e poi due volte a soggetti “qualificati”
Cessioni successive alla prima:
  • Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022= Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”;
  • Cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio= Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”