Prima di tutto bisogna sapere che l’ isolamento termico dell’involucro dell’edificio può ridurre il fabbisogno energetico dello stesso di moltissimo. Operazioni di efficientamento energetico quindi rappresentano investimenti che si ripagano ben presto grazie al risparmio in bolletta e agli incentivi fiscali.
Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Il beneficio della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico, sia che si tratti dell’Ecobonus che del Superbonus, è condizionata alla condizione che l’edificio sul quale si interviene sia dotato di un impianto di riscaldamento esistente.
Come previsto dalla normativa del Decreto Rilancio, per gli interventi di efficientamento energetico, il tecnico deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e l’ adeguatezza delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
E’ possibile usufruire del Superbonus 110% su un massimo di 2 unità immobiliari per contribuente.
Questo è uno dei limiti fissati dal Decreto, al comma 10 dell’art. 119.
Ma cosa accade se si possiedono più unità abitative in condominio?
Tra i vari quesiti posti all’ Agenzia delle Entrate, si legge quello di un contribuente in cui scrive se può utilizzare il Superbonus 110% anche per lavori eseguiti su un’unità immobiliare “collabente” ( gli edifici collabenti sono Fabbricati fatiscenti, Ruderi con precarietà statiche,
Il D.lgs 102/2014 ha previsto l’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese con più di 250 dipendenti, per quelle che superano 50 mln di € di fatturato e per le imprese energivore (imprese con un uso cospicuo di energia elettrica) da effettuarsi ogni 4 anni.