Come previsto dalla normativa del Decreto Rilancio, per gli interventi di efficientamento energetico, il tecnico deve asseverare il rispetto dei requisiti previsti dalla norma e l’ adeguatezza delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
I bonus sulla manutenzione immobiliare attualmente in vigore sono:
Super Eco Bonus;
Eco Bonus;
Sisma bonus;
Bonus facciate;
Bonus ristrutturazione;
Bonus arredi;
Bonus verde.
“sono ammessi al Superbonus 110% gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici.”
Per godere dei benefici fiscali del Superbonus 110%, una singola unità immobiliare non deve avere l’allaccio fognario in comune. Questo si evince da una risposta data dell’Agenzia delle Entrate della Puglia ad un interpello fatto il 3 settembre 2020.
Vediamo insieme chi e come deve comunicare il modello per la cessione del credito se unifamiliare, condominio e mini-condominio a partire dal 15 Ottobre 2020.
La comunicazione per la cessione dell’Ecobonus 110% del singolo avviene con la trasmissione di un modulo telematico, esclusivamente tramite il commercialista che ha rilasciato il visto di conformità.
Gli interventi che possono beneficiare della detrazione devono necessariamente considerare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio.
Rientrano tra le spese che è possibile detrarre nel Superbonus 110% quelle sostenute per le prestazioni dei professionisti che rilasciano le attestazioni, le asseverazioni ed il visto di conformità.
Queste spese contribuiscono al raggiungimento dei limiti di spesa agevolabili fissati dal Mi.SE per ogni specifico intervento detraibile.
E’ possibile usufruire del Superbonus 110% su un massimo di 2 unità immobiliari per contribuente.
Questo è uno dei limiti fissati dal Decreto, al comma 10 dell’art. 119.
Ma cosa accade se si possiedono più unità abitative in condominio?