L’ultimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di Superbonus 110%, il 18/E del 12 marzo 2021, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle configurazioni, di fruire del Superbonus e della detrazione prevista per la riqualificazione energetica degli edifici.
I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
L’Agenzia afferma solo che la fruizione della detrazione fiscale dipende oltre che da tutti i requisiti previsti dal Decreto Rilancio dalla conformità urbanistica-edilizia dell’immobile sui cui si stanno effettuando i lavori.
Ma che rapporto c’è tra regolarità urbanistica-edilizia e agibilità?
Oggi, secondo la Commissione Europea, l’85% dei consumatori europei la riconosce e se ne serve nelle decisioni d’acquisto. Per agevolare il confronto l’UE ha quindi deciso che le nuove etichette energetiche debbano contenere una scala da A a G e che quelle esistenti siano sottoposte gradualmente a un processo di riscalaggio e conversione della scala. La sostituzione sarà graduale nel tempo per le diverse tipologie di prodotti.
L’efficienza energetica indica quindi la capacità di riuscire, utilizzando meno risorse, a garantire le stesse prestazioni se non migliori. Per fare ciò però è necessario dotarsi delle migliori tecnologie disponibili sul mercato e di adottare le migliori tecniche. Eliminare gli sprechi e le perdite dovuti a una gestione non ottimale di sistemi semplici o complessi o al funzionamento degli stessi, unito ad un utilizzo razionale dell’energia.