Nuove regole sempre più rigide da parte del governo riguardo alla cessione del credito d’imposta per il Superbonus 110 % ed i bonus edilizi per evitare frodi. Con il decreto Sostegni ter, l’esecutivo ha stabilito che il credito d’imposta dovrà essere ceduto una sola volta.

Cessione del credito e sconto in fattura, Decreto sostegni ter:

A cambiare le regole è l’art. 26 del decreto sostegni 2022, che entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Il decreto sostegni ter prevede che la cessione del credito possa avvenire una sola volta. Questo vale anche per lo sconto in fattura. Una volta ottenuto lo sconto in fattura rispetto al corrispettivo da pagare, l’impresa potrà cedere il credito maturato nei confronti dello stato una sola volta a intermediari finanziari o banche.

L’ obiettivo è quello di interrompere la sequela di frodi legate alla cessione del credito e allo sconto in fattura soprattutto per il Superbonus 110%.

Cessione del credito prima del 7 Febbraio:

La norma prevede però che i crediti che alla data del 7 Febbraio 2022 siano stati già oggetto di cessione del credito o sconto in fattura possono essere oggetto di un’ulteriore cessione ad altri soggetti. Ê inoltre prevista la nullità di contratti di cessione stipulati in violazione di tali norme.

Acquistare una caldaia a condensazione di classe A è davvero conveniente grazie alle detrazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

L’installazione di una caldaia, ti permette di scegliere tra, il Bonus ristrutturazione e l’ Ecobonus. L’installazione di questa ti permette di accedere ad entrambi i bonus, anche se queste non sono cumulabili.

Il bonus caldaia permette ai contribuenti che sostituiscono la climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di ottenere due tipi di detrazione: il 65% e il 50%.

“le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’accesso autonomo dall’esterno e non importa che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.