Non è difficile trovare un edificio con almeno un abuso edilizio. Qualsiasi sia la tipologia d’abuso, ciò che più si teme è il non poter godere delle detrazioni fiscali proprio per la sua presenza. E nel caso di un condominio, un abuso edilizio su una parte privata è in grado di compromettere l’accesso alle agevolazioni per tutti i condomini?
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 572 del 9 dicembre 2020 ha chiarito che in un condominio composto da 10 negozi al piano terra e da 10 abitazioni al primo piano, gli abitanti possono realizzare lavori trainanti e trainati a proprie spese e beneficiare del Superbonus 110%.
Per usufruire del Superbonus 110%, il legislatore ha voluto tutelare il diritto dei condomini, in regola sia da un punto di vista catastale che urbanistico.
Un contribuente in un interpello all’Agenzia delle Entrate volendo beneficiare del Superbonus 110%, chiede a quanto ammonterebbe il limite di spesa ammissibile all’agevolazione nel caso in cui l’intervento di isolamento termico debba essere eseguito su una parte di un edificio (il lastrico solare) che è di sua proprietà, ma a servizio di tutto il condominio.
E’ possibile usufruire del Superbonus 110% su un massimo di 2 unità immobiliari per contribuente.
Questo è uno dei limiti fissati dal Decreto, al comma 10 dell’art. 119.
Ma cosa accade se si possiedono più unità abitative in condominio?
Il Superbonus 110% a cui tutti ambiscono, rischia di deludere le aspettative di chi vive in condominio per alcune tipologie di condomini.