L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 572 del 9 dicembre 2020 ha chiarito che: in un condominio composto da 10 negozi al piano terra e da 10 abitazioni al primo piano, gli abitanti possono realizzare lavori trainanti e trainati a proprie spese e beneficiare del Superbonus 110%.
Nel caso oggetto del quesito, gli interventi da realizzare sono:
– Isolamento delle superfici opache verticali e orizzontali che confinano con gli appartamenti stessi;
– Sostituzione degli infissi;
– Sostituzione delle schermature solari nel lato sud.
A condizione che l’assemblea condominiale approvi i lavori, tutti gli interventi potranno usufruire del Superbonus 110% con benefici ed oneri a carico dei soli appartamenti siti al primo piano.
Se i lavori soddisfano il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio – spiega l’Agenzia delle Entrate -, potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle sole spese a carico dei condomini delle abitazioni del primo piano, sia con riferimento agli interventi trainanti che trainati, nel rispetto di tutte le condizioni e adempimenti previste dalla normativa del caso.
Ciascun condomino – prosegue l’Agenzia – potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ed effettivamente rimborsata al condominio.
In sostanza, è possibile accedere al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sulle abitazioni, anche se l’edificio è sia commerciale che residenziale. Basta che il condominio approvi gli interventi con riferimento ai soli appartamenti, sia redatto un APE ante e post-intervento e sia rispettato ogni altro requisito previsto dalla normativa.

