Un contribuente in un interpello all’Agenzia delle Entrate volendo beneficiare del Superbonus 110%, chiede a quanto ammonterebbe il limite di spesa ammissibile all’agevolazione nel caso in cui l’intervento di isolamento termico debba essere eseguito su una parte di un edificio (il lastrico solare) che è di sua proprietà, ma a servizio di tutto il condominio.
L’Agenzia delle Entrate risponde che il Superbonus 110& può essere usato anche da chi possiede una terrazza privata in condominio, anche se l’assemblea non ha deliberato lavori sull’intero edificio.
Si può ad esempio coibentare il lastrico solare, – intervento trainante- acquisendo così il diritto alla detrazione del 110% anche per altri lavori trainati, come installare un impianto fotovoltaico.
In questo caso il limite massimo di spesa agevolabile va riferito all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono e chi si fa carico delle spese può fruire del Superbonus per l’intera somma pagata, anche se più alta della sua quota condominiale.
Tra le spese ammissibili al Superbonus, rientrano anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che:
- il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
- insieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente;
- gli interventi portino al miglioramento di 2 classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
La verifica della sussistenza di questi requisiti necessari andrà effettuata con riferimento all’intero edificio.
Quanto al massimale di spesa, il decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha posto un tetto per questi interventi di 40mila €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio se queste sono tra 2 e 8 e di 30mila per unità nel caso di più di 8 unità immobiliari.
Per quanto riguarda, l’intestazione dei documenti di spesa, si fa presente che per gli interventi effettuati sul lastrico solare, al pari di ogni altro intervento realizzato sulle parti comuni di un edificio in condominio, dovranno essere intestati al condominio sia i documenti di spesa sia i relativi bonifici.
Diversamente, per quanto concerne le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico, i documenti di spesa nonché i bonifici, al pari di ogni altro intervento realizzato sulla singola unità immobiliare, devono essere intestate al soggetto che sostiene le relative spese.