Per usufruire del Superbonus 110%, il legislatore ha voluto tutelare il diritto dei condomini, in regola sia da un punto di vista catastale che urbanistico.
Il Decreto Legge n. 34/2020 al comma 13-ter recita: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9 -bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.
Quindi i condomini che sono in regola potranno accedere al Superbonus 110%, sia per interventi previsti sulle parti comuni che su quelle private, anche in presenza di abusi purché questi ultimi non riguardino le parti comuni.
Restano chiaramente esclusi, ad eccezione degli interventi sulle parti comuni, tutti i condomini che presentano un abuso edilizio all’interno della proprietà privata.
Quindi è chiaro, che per tutti i lavori che coinvolgono i condomini, le asseverazioni dei tecnici, e i relativi accertamenti, necessari per poter accedere alle detrazioni fiscali, devono essere riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi e questo permetterà a molti più condomini di accedere al Superbonus 110%.
Soltanto il condomino che presenta l’abuso edilizio interno non potrà accedere al Superbonus 110% per gli infissi e tutti gli altri interventi incentivati.