Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in attesa di approvazione al Senato, vi è anche l’accesso all’Ecobonus 110% per i proprietari di piccole palazzine.

Verrebbe quindi risolto il problema dell’unico proprietario di un intero edificio, che nella precedente versione veniva escluso dall’agevolazione.

Il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Lo prevede l’emendamento alla Legge di Bilancio approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera.

Dopo che inizialmente non era stata prevista alcuna misura per il Superbonus e successivamente ai rilievi da parte di tutti gli operatori del settore, sono in discussione alla Camera dei Deputati alcuni emendamenti che hanno lo scopo da un lato di allungare il periodo temporale (attualmente in scadenza al 31 Dicembre 2021) e dall’altro di potenziare la misura fiscale ed estenderla a nuovi interventi.

Alla domanda che in molti si fanno su come ed entro quando bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio?

Rispondiamo, che il menzionato art. 121 prevede per gli anni 2020 e 2021 che il contribuente abbia la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Secondo l’ultima circolare n.24/E del 2020, l’installazione dell’impianto per la produzione di energia solare rientra nel Superbonus 110% con un limite di spesa autonomo di € 48.000 per ogni unità immobiliare e, comunque, di € 2.400 per ogni kWh di potenza nominale installata (1.600 kWh se c’è un intervento contemporaneo di ristrutturazione). La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

Acquistare una caldaia a condensazione di classe A è davvero conveniente grazie alle detrazioni fiscali dell’Agenzia delle Entrate.

L’installazione di una caldaia, ti permette di scegliere tra, il Bonus ristrutturazione e l’ Ecobonus. L’installazione di questa ti permette di accedere ad entrambi i bonus, anche se queste non sono cumulabili.

Il bonus caldaia permette ai contribuenti che sostituiscono la climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione di ottenere due tipi di detrazione: il 65% e il 50%.

“le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’accesso autonomo dall’esterno e non importa che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.