Secondo l’ultima circolare n.24/E del 2020, l’installazione dell’impianto per la produzione di energia solare rientra nel Superbonus 110% con un limite di spesa autonomo di € 48.000 per ogni unità immobiliare e, comunque, di € 2.400 per ogni kWh di potenza nominale installata (1.600 kWh se c’è un intervento contemporaneo di ristrutturazione).
La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.
“In merito ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, nella citata circolare n.24/E del 2020 è stato precisato che il limite di spesa di € 48.000 è stabilito cumulativamente per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il limite di spesa di € 48.000 vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti”.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che tra gli interventi che ottengono la detrazione per il Superbonus 110% ci sono:
– l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico;
– l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di € 1.000 per ogni kWh.
Per ottenere la detrazione al 110% serve che:
– l’installazione degli impianti sia eseguita insieme ad uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
– l’energia non auto-consumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).