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Ecobonus e Sismabonus; le check list per il visto di conformità, necessario per sconto in fattura e cessione del credito

Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In particolare, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto per gli anni 2020 e 2021 la possibilità di scegliere, in luogo alla normale fruizione dell’agevolazione fiscale, due opzioni alternative:

  • lo sconto in fattura, ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, che consente al contribuente di cedere la detrazione fiscale maturata ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per poter optare per le due possibilità previste dal Decreto Rilancio, è previsto che il contribuente sia in possesso della seguente documentazione:

  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione va inviata telematicamente all’Enea);
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Al fine di fornire una visione d’insieme dei controlli che devono essere effettuati per l’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un utile documento con delle check list suddiviso in 6 capitoli:

  • PREMESSA
  • IL VISTO DI CONFORMITÀ AI FINI DEL SUPERBONUS
  1. Caratteristiche principali
  2. Abilitazione all’apposizione del visto da parte dei professionisti
  3. Regime sanzionatorio
  • DOCUMENTAZIONE DA CONTROLLARE PER IL RILASCIO DEL VISTO
  1. Idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile
  2. Trasferimento dell’immobile mortis causa
  3. Possesso di redditi imponibili
  4. Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare
  5. Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
  6. Prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti
  7. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale
  8. Certificato catastale o domanda di accatastamento
  9. Atto di cessione dell’immobile o atto successivo
  10. Documenti comprovanti il sostenimento della spesa
  11. Bonifico bancario o postale attestante il pagamento delle fatture/ricevute fiscali comprovanti il sostenimento della spesa
  12. Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico
  13. Dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile
  14. Dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il contribuente non fruisce di eventuali altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi
  15. Specifica documentazione per le spese sulle parti comuni
  16. Ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento eseguito
  17. Asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
  18. Polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione
  19. Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore
  • DOCUMENTAZIONE DA VERIFICARE (SINTESI)
  • COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  • COMPENSI PROFESSIONALI

Come specificato nel documento dei commercialisti, dopo aver verificato i presupposti soggettivi per la fruizione del Superbonus 110%, è necessario verificare il possesso delle eventuali abilitazioni amministrative, richieste dalla vigente legislazione edilizia, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.

  • In sintesi, è possibile suddividere le varie tipologie di intervento in:
  • interventi in edilizia libera i quali per essere realizzati non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  • interventi in attività libera realizzabili solo a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA);
  • permesso di costruire necessario per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici o, limitatamente alle zone A, mutamento della destinazione d’uso;
  • attività edilizia soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ovvero interventi edilizi non rientranti nelle altre categorie elencate.

Nel caso di interventi che non richiedano alcun titolo abilitativo (edilizia libera), è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa direttamente dal contribuente ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in cui indicare:

  • i dati anagrafici del contribuente (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
  • la dichiarazione di consapevolezza sulle sanzioni previste e sulla decadenza dei benefici ai sensi degli artt. 75 e del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni;
  • gli estremi catastali dell’immobile (foglio, particella, subalterno e categoria);
  • la data di inizio dei lavori;
  • una dichiarazione che gli interventi rientrano tra quelli previsti per la fruizione della detrazione fiscale.
  • Relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori
  • Per gli interventi di efficienza energetica, è sempre necessario il deposito all’ufficio competente del Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto degli interventi, unitamente alla documentazione necessaria per l’avvio dei lavori, della relazione tecnica di progetto prevista dall’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 192/2005 secondo i modelli riportati nel decreto interministeriale 26 giugno 2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”, o modulistica prevista da disposizioni regionali sostitutive, comprensiva di tutti gli allegati.

In caso di interventi di riduzione del rischio sismico, all’avvio dei lavori sarà necessario invece depositare presso lo sportello unico competente l’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e di quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. I commercialisti hanno ricordato che un’asseverazione tardiva (presentata successivamente alla SCIA) non consente di avvalersi delle detrazioni.

La Fondazione dei Commercialisti ricorda pure che la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi determina, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai benefici fiscali con conseguente recupero delle somme indebitamente detratte, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Tuttavia, la realizzazione di opere edilizie per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, ma comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il contribuente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti.