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Comunicazione cessione del credito entro il 16 Marzo 2021 per il Superbonus 110%

Alla domanda che in molti si fanno su come ed entro quando bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio?

Rispondiamo, che il menzionato art. 121 prevede per gli anni 2020 e 2021 che il contribuente abbia la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Possibilità che sono state estese, oltre che per i lavori edilizi che rientrano nel Superbonus 110%, anche per altri interventi, ovvero:

  • recupero del patrimonio edilizio. Si tratta, in particolare, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • efficienza energetica, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, e quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico (Ecobonus);
  • adozione di misure antisismiche (Sisma bonus). L’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il cd. bonus facciate introdotto dalla legge di Bilancio 2020;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le due opzioni possono essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento (non più di due per ciascun intervento complessivo e con ciascuno stato di avanzamento riferito ad almeno il 30% del medesimo intervento) e che richiedono una documentazione aggiuntiva oltre all’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (una copia dell’asseverazione va inviate telematicamente all’Enea), ovvero il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Per poter fruire delle due opzioni sopracitate, è anche prevista la comunicazione della scelta all’Agenzia delle Entrate. Comunicazione che deve essere inviata telematicamente entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando un modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione dell’opzione deve essere effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento 12 ottobre 2020, prot. 326047. Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni:

  1. “Dati del beneficiario” e “Dati relativi al rappresentante del beneficiario”;
  2. “Condominio”: da compilare solo se la comunicazione riguarda interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio;
  3. “Impegno alla trasmissione telematica”: da compilare se la comunicazione è trasmessa avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
  4. “Visto di conformità”, “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismi-co”: tali sezioni devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.