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Ecobonus 110%, cessione del credito: chi deve inviare il modello di comunicazione?

Vediamo insieme chi e come deve comunicare il modello per la cessione del credito se unifamiliare, condominio e mini-condominio a partire dal 15 Ottobre 2020.

La comunicazione per la cessione dell’Ecobonus 110% del singolo avviene con  la trasmissione di un  modulo telematico,  esclusivamente tramite il commercialista che ha rilasciato il visto di conformità.

Nel caso di lavori sulle parti comuni del condominio ammessi al Superbonus  110%, la comunicazione può essere inviata:

  • dal commercialista che rilascia il visto di conformità;
  • dall’amministratore di condominio o da un intermediario.

Nel caso di condominio minimo, senza obbligo di amministratore le modalità di comunicazione dell’opzione per la cessione del credito sono un po’ più complesse.

Il modello dovrà essere inviato  all’Agenzia delle Entrate da  uno dei condòmini appositamente incaricato. Il soggetto che rilascia il visto di conformità, tramite l’area riservata disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovrà verificare e validare i dati relativi al visto e alle asseverazioni ed attestazioni necessarie per i lavori di riqualificazione energetica.

Prima della comunicazione di cessione del credito d’imposta spettante, il contribuente o il condominio che intende accedere all’Ecobonus 110% dovrà inviare l’asseverazione all’ENEA.

L’ENEA dovrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati, e sulla base dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate verificherà l’esistenza dell’asseverazione indicata nella comunicazione.

La comunicazione potrà avvenire dal quinto giorno successivo al rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazioni.

Dopo l’invio della comunicazione per la cessione del credito, è rilasciata entro 5 giorni una ricevuta di presa in carico o scarto.

Si potrà annullare la comunicazione di cessione del credito entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Stesso termine anche per l’invio di una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.

Il condomino beneficiario della detrazione che cede il credito, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, il proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.

Nei mini-condomini in cui non vi è obbligo di nominare l’amministratore, i dati sono comunicati al condòmino incaricato di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.