Per interventi di ristrutturazione con ampliamento, senza demolizione, del volume riscaldato, si ha diritto alla detrazione Superbonus 110% solamente per la parte preesistente.
L’ampliamento, che è da classificare come nuova costruzione, non beneficerà in nessun modo delle detrazioni al 110%.
L’eccezione del benefico, riguarda solamente l’impianto fotovoltaico sia per la veccia che nuova costruzione.
Lo stesso vale per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. Anche in questo caso, non sarà possibile richiedere la detrazione, a meno che si sia in possesso del titolo abitativo che autorizza i lavori e attesta che spetti il Superbonus.
Vediamo gli interventi in dettaglio con il supporto di due casi pratici tratti da due risposte dell’Agenzia delle Entrate:
• Ristrutturazione con ampliamento e Superbonus, solo sull’esistente
Come abbiamo visto, per gli interventi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento, l’incentivo Superbonus 110% può essere richiesto solamente per gli interventi che riguardano la parte esistente.
L’ampliamento, essendo inquadrato come nuova costruzione, non rientra tra gli interventi ammessi, fatta eccezione per l’impianto fotovoltaico.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso infatti la domanda dell’istante riguarda un’abitazione funzionalmente indipendente con accesso indipedente da via pubblica. Il proprietario dichiara di voler effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del volume riscaldato.
Oltre a ciò, verranno realizzati interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, pompa di calore e impianto fotovoltaico) sulla parte esistente, che permetteranno il miglioramento delle 2 classi energetiche.
In risposta al quesito, l’Agenzia precisa che: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.
In conclusione, nella risposta viene precisato che l’istante potrà fruire del Superbonus 110% mantenendo le due fatturazioni separate, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento. In alternativa, l’istante potrà farsi rilasciare un’apposita attestazione dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di intervento.
Per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un’unità abitativa non sarà possibile fruire dell’agevolazione. In assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, infatti non sarà possibile richiederlo.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico riguardanti un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico, le detrazioni Superbonus, spettano solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino autorizzati dal titolo amministrativo che vaglia i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni.
L’istante, che affermava di voler demolire e ricostruire la propria abitazione, che verrà ricostruita spostandola di sedime per rispettare le distanze dai confini e sfruttare al meglio la bioclimatica.
Oltre ad essere spostata di sedime, l’edificio presenterà una maggiore volumetria per un migliore adeguamento sismico.
A questo proposito l’istante chiese se potrà beneficiare delle detrazioni fiscali al 110%.
Stando alle richieste del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle novità del DL 76/2020, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Diventa quindi di fondamentale importanza il permesso di costruire o altro titolo abilitativo a supporto.
L’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.

Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in attesa di approvazione al Senato, vi è anche l’accesso all’Ecobonus 110% per i proprietari di piccole palazzine.

Verrebbe quindi risolto il problema dell’unico proprietario di un intero edificio, che nella precedente versione veniva escluso dall’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 572 del 9 dicembre 2020 ha chiarito che in un condominio composto da 10 negozi al piano terra e da 10 abitazioni al primo piano, gli abitanti possono realizzare lavori trainanti e trainati a proprie spese e beneficiare del Superbonus 110%.

Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Secondo l’ultima circolare n.24/E del 2020, l’installazione dell’impianto per la produzione di energia solare rientra nel Superbonus 110% con un limite di spesa autonomo di € 48.000 per ogni unità immobiliare e, comunque, di € 2.400 per ogni kWh di potenza nominale installata (1.600 kWh se c’è un intervento contemporaneo di ristrutturazione). La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.

“le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’accesso autonomo dall’esterno e non importa che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Le Comunità Energetiche rientrano nel più vasto campo di lotta ai cambiamenti climatici in cui l’Europa è da tempo protagonista sullo scenario mondiale, attraverso politiche mirate di efficienza energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, uso efficiente delle risorse, mitigazione dell’impatto ambientale.

L‘UE si è infatti impegnata a ridurre le proprie emissioni complessive di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 entro il 2020 e del 40% entro il 2030. E le comunità energetiche svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento di questi obiettivi.

L’approvazione del Decreto Milleproroghe e la firma da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, va a definire il quadro normativo sulle le comunità energetiche rinnovabili, specificando la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo. Un’ulteriore incentivo è arrivato dal Decreto Rilancio, che ha esteso l’applicazione del Superbonus al 110% alle comunità energetiche rinnovabili.

Questo è solo l’ultima parte di un percorso avviato in Europa da tempo, che permetterà finalmente anche all’Italia di far partire una sperimentazione su larga scala finalizzata alla produzione e condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Le attività relative alle comunità energetiche possono essere molto diverse ed includere:

  • Approvvigionamento energetico locale
  • Autonomia energetica
  • Preferenza tecnologica per le fonti energetiche distribuite (rispetto agli impianti FER centralizzati o su larga scala)
  • Indipendenza dalla politica energetica nazionale e dai grandi operatori storici
  • Partecipazione attiva dei cittadini alla formazione del contesto energetico

A differenza di altri paesi europei in Italia, è mancato sino ad oggi un quadro normativo che consentisse di dare un significato economico alle comunità di energia rinnovabile e in generale a forme di produzione e autoconsumo di energia.

L’articolo 42 del Milleproroghe regola la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili. Il Decreto Rilancio eleva le detrazioni fiscali nel campo dell’efficienza energetica e delle rinnovabili al 110%, includendo per la prima volta anche le comunità energetiche.

Il decreto rende, operativa una misura introdotta con il decreto Milleproroghe , anticipando l’attuazione di una direttiva europea, consente di costituire l’autoconsumo collettivo, attivabile da famiglie e altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio, e le comunità energetiche, a cui possono partecipare persone fisiche, PMI, enti locali, ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomini.

Le comunità energetiche sono nuovi tipi di entità non commerciali e, sebbene si impegnino in un’attività economica, il loro scopo principale è fornire vantaggi ambientali, economici o sociali alla comunità, piuttosto che puntare al profitto. In quanto progetti energetici decentralizzati e basati su fonti rinnovabili, possono promuovere pratiche di produzione e consumo di energia sostenibile.

Legambiente, ogni anno, fotografa lo stato attuale della sostenibilità del nostro Paese pubblicando una classifica dei Comuni 100% Rinnovabili.

Quest’anno, per stare al passo coi tempi ha modificato il nome del report: da Comuni a Comunità rinnovabili.

In Italia sono 41 i Comuni 100% Rinnovabili, ovvero quelle realtà territoriali che oggi possiamo definire autosufficienti dal punto di vista energetico, elettrico e termico. Rientrano in questa categoria quei Comuni il cui mix di fonti rinnovabili installate riesce a soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dei cittadini residenti: riscaldamento di case, uffici, acqua calda per usi sanitari ed usi elettrici.

Il beneficio della detrazione per gli interventi di efficientamento energetico, sia che si tratti dell’Ecobonus che del Superbonus, è condizionata alla condizione che l’edificio sul quale si interviene sia dotato di un impianto di riscaldamento esistente.

Un contribuente in un interpello all’Agenzia delle Entrate volendo beneficiare del Superbonus 110%, chiede a quanto ammonterebbe il limite di spesa ammissibile all’agevolazione nel caso in cui l’intervento di isolamento termico debba  essere eseguito su una parte di un edificio (il lastrico solare) che è di sua proprietà, ma a servizio di tutto il condominio.