Per interventi di ristrutturazione con ampliamento, senza demolizione, del volume riscaldato, si ha diritto alla detrazione Superbonus 110% solamente per la parte preesistente.
L’ampliamento, che è da classificare come nuova costruzione, non beneficerà in nessun modo delle detrazioni al 110%.
L’eccezione del benefico, riguarda solamente l’impianto fotovoltaico sia per la veccia che nuova costruzione.
Lo stesso vale per gli interventi di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico. Anche in questo caso, non sarà possibile richiedere la detrazione, a meno che si sia in possesso del titolo abitativo che autorizza i lavori e attesta che spetti il Superbonus.
Vediamo gli interventi in dettaglio con il supporto di due casi pratici tratti da due risposte dell’Agenzia delle Entrate:
• Ristrutturazione con ampliamento e Superbonus, solo sull’esistente
Come abbiamo visto, per gli interventi di ristrutturazione senza demolizione, con ampliamento, l’incentivo Superbonus 110% può essere richiesto solamente per gli interventi che riguardano la parte esistente.
L’ampliamento, essendo inquadrato come nuova costruzione, non rientra tra gli interventi ammessi, fatta eccezione per l’impianto fotovoltaico.
La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso infatti la domanda dell’istante riguarda un’abitazione funzionalmente indipendente con accesso indipedente da via pubblica. Il proprietario dichiara di voler effettuare un intervento di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del volume riscaldato.
Oltre a ciò, verranno realizzati interventi di efficientamento energetico (cappotto termico, pompa di calore e impianto fotovoltaico) sulla parte esistente, che permetteranno il miglioramento delle 2 classi energetiche.
In risposta al quesito, l’Agenzia precisa che: per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) in caso di ristrutturazione senza demolizione con ampliamento del fabbricato, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione.
In conclusione, nella risposta viene precisato che l’istante potrà fruire del Superbonus 110% mantenendo le due fatturazioni separate, una per la ristrutturazione e una per l’ampliamento. In alternativa, l’istante potrà farsi rilasciare un’apposita attestazione dell’impresa di costruzione o ristrutturazione con gli importi per ciascuna tipologia di intervento.
Per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico di un’unità abitativa non sarà possibile fruire dell’agevolazione. In assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Superbonus, infatti non sarà possibile richiederlo.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico riguardanti un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico, le detrazioni Superbonus, spettano solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino autorizzati dal titolo amministrativo che vaglia i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni.
L’istante, che affermava di voler demolire e ricostruire la propria abitazione, che verrà ricostruita spostandola di sedime per rispettare le distanze dai confini e sfruttare al meglio la bioclimatica.
Oltre ad essere spostata di sedime, l’edificio presenterà una maggiore volumetria per un migliore adeguamento sismico.
A questo proposito l’istante chiese se potrà beneficiare delle detrazioni fiscali al 110%.
Stando alle richieste del contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, in base alle novità del DL 76/2020, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
Diventa quindi di fondamentale importanza il permesso di costruire o altro titolo abilitativo a supporto.
L’Agenzia precisa inoltre che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.
In particolare, l’istante ha rappresentato il caso di una abitazione unifamiliare provvista di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria da voler sostituire con due impianti diversi:
• uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;
• una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione
Tra questi, di particolare importanza sono i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, che finora erano inseriti dal legislatore tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR lett. e). Ora tra i lavori ammessi al Superbonus 110% rientrano anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (anche se come interventi “trainati”), aventi ad oggetto: ascensori e montacarichi.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio in attesa di approvazione al Senato, vi è anche l’accesso all’Ecobonus 110% per i proprietari di piccole palazzine.
Verrebbe quindi risolto il problema dell’unico proprietario di un intero edificio, che nella precedente versione veniva escluso dall’agevolazione.
Il Superbonus 110% sarà prorogato fino al 30 giugno 2022 e, per gli edifici che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Lo prevede l’emendamento alla Legge di Bilancio approvato ieri dalla Commissione Bilancio della Camera.
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 572 del 9 dicembre 2020 ha chiarito che in un condominio composto da 10 negozi al piano terra e da 10 abitazioni al primo piano, gli abitanti possono realizzare lavori trainanti e trainati a proprie spese e beneficiare del Superbonus 110%.
Dopo che inizialmente non era stata prevista alcuna misura per il Superbonus e successivamente ai rilievi da parte di tutti gli operatori del settore, sono in discussione alla Camera dei Deputati alcuni emendamenti che hanno lo scopo da un lato di allungare il periodo temporale (attualmente in scadenza al 31 Dicembre 2021) e dall’altro di potenziare la misura fiscale ed estenderla a nuovi interventi.
Alla domanda che in molti si fanno su come ed entro quando bisogna comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta di una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio?
Rispondiamo, che il menzionato art. 121 prevede per gli anni 2020 e 2021 che il contribuente abbia la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
Uno degli aspetti più interessanti del Superbonus 110% previste dal D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è certamente la possibilità di poter scegliere, in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Secondo l’ultima circolare n.24/E del 2020, l’installazione dell’impianto per la produzione di energia solare rientra nel Superbonus 110% con un limite di spesa autonomo di € 48.000 per ogni unità immobiliare e, comunque, di € 2.400 per ogni kWh di potenza nominale installata (1.600 kWh se c’è un intervento contemporaneo di ristrutturazione). La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo dei predetti sistemi.










