La sostituzione di una caldaia a gasolio per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore e una termostufa a pellet rientrano tra gli interventi agevolabili con la detrazione fiscale del Superbonus 110%?
Questa e la domanda fatta da un istante a cui ha provveduto a dare chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 600 del 17 dicembre 2020.
In particolare, l’istante ha rappresentato il caso di una abitazione unifamiliare provvista di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento dell’abitazione e alla produzione di acqua calda sanitaria da voler sostituire con due impianti diversi:
- uno “scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria”;
- una “termostufa a pellet” per il riscaldamento dell’abitazione.
Per rispondere l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato quanto previsto dalla norma e quanto già chiarito con la sua circolare n. 24/E e dalla risoluzione 28 settembre 2020, n. 60 in cui sono già stati forniti numerosi chiarimenti in merito al Superbonus 110%.
Come già specificato più volte, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni interventi, finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, realizzati insieme ai primi (interventi trainati):
- Su parti comuni di edifici residenziali in “condominio ” (sia trainanti, sia trainati);
- In edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- Nelle unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- Sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la definizione di edificio unifamiliare vista come unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Mentre per accesso autonomo dall’esterno si intende, ai sensi dell’articolo 119, comma 1-bis del decreto Rilancio, che “l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.
L’art. 119, comma 1, lettera c) ricomprende tra gli interventi trainanti ammessi al superbonus quelli per “la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo”.
Nel caso rappresentato dall’istante si tratta di sostituzione di una caldaia a gasolio adibita al riscaldamento e alla produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e una termostufa a pellet per il riscaldamento dell’abitazione.
Secondo l’Agenzia, nel rispetto dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti dal Decreto Rilancio, è possibile beneficiare del superbonus in quanto:
- lo scaldabagno a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria rientra tra gli interventi trainanti di cui alla citata lettera c), comma 1, dell’articolo 119;
- la termostufa a pellet, quale generatore di calore alimentata a biomassa combustibile, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto n. 63 del 2013, rientra tra gli interventi di efficientamento energetico che godono dell’ecobonus e, pertanto, può essere considerato un intervento “trainato” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 119.

