Tra i vari quesiti posti all’ Agenzia delle Entrate, si legge quello di un contribuente in cui scrive se può utilizzare il Superbonus 110% anche per lavori eseguiti su un’unità immobiliare “collabente” ( gli edifici collabenti sono Fabbricati fatiscenti, Ruderi con precarietà statiche,
Il Superbonus 110% a cui tutti ambiscono, rischia di deludere le aspettative di chi vive in condominio per alcune tipologie di condomini.
Il D.lgs 102/2014 ha previsto l’obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese con più di 250 dipendenti, per quelle che superano 50 mln di € di fatturato e per le imprese energivore (imprese con un uso cospicuo di energia elettrica) da effettuarsi ogni 4 anni.
Grazie alla manovra Decreto Rilancio di cui fa parte l’ Ecobonus, sentiamo spesso parlare di opere trainanti e tra queste c’è il rifacimento del Cappotto termico.
Si sente ormai parlare spesso del SUPERBONUS 110% che consente una detrazione pari al 110% per numerosi interventi edilizi sugli immobili, un’occasione davvero importante da sfruttare per chi vuole efficientare il proprio immobile.
Il Decreto rilancio ha introdotto il Superbonus 110% una detrazione sulle spese sostenute per chi esegue una ristrutturazione dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021. Chi ne usufruirà potrà contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e che riducono il rischio sismico degli edifici divisa in 5 rate di pari ammontare.
Con la delibera 318/2020/R/eel, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le tanto attese modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell’ambito di comunità di energia rinnovabile.