A Fisco Oggi, -rubrica telematica dell’Agenzia delle Entrate -, un contribuente ha chiesto: “Nel mio condominio stiamo realizzando uno degli interventi trainanti (cappotto termico) per il quale chiederemo il Superbonus 110%. Se nel mio appartamento sostituisco gli infissi, posso usufruire della stessa agevolazione?”.

Non è difficile trovare un edificio con almeno un abuso edilizio. Qualsiasi sia la tipologia d’abuso, ciò che più si teme è il non poter godere delle detrazioni fiscali proprio per la sua presenza. E nel caso di un condominio, un abuso edilizio su una parte privata è in grado di compromettere l’accesso alle agevolazioni per tutti i condomini?

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

L’Agenzia afferma solo che la fruizione della detrazione fiscale dipende oltre che da tutti i requisiti previsti dal Decreto Rilancio dalla conformità urbanistica-edilizia dell’immobile sui cui si stanno effettuando i lavori.

Ma che rapporto c’è tra regolarità urbanistica-edilizia e agibilità?

Oggi, secondo la Commissione Europea, l’85% dei consumatori europei la riconosce e se ne serve nelle decisioni d’acquisto. Per agevolare il confronto l’UE ha quindi deciso che le nuove etichette energetiche debbano contenere una scala da A a G e che quelle esistenti siano sottoposte gradualmente a un processo di riscalaggio e conversione della scala. La sostituzione sarà graduale nel tempo per le diverse tipologie di prodotti.

Sul sito dell’ ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) è stata pubblicata una nota con le raccomandazioni da seguire nel formulare il computo metrico con riferimento ai lavori da Superbonus 110%.