Arriva dall’ Agenzia delle Entrate, con risposta all’ interpello n. 408 del 24/9/2020, l’ ok al singolo appartamento in condominio per usufruire dell’ Ecobonus 110%, se l’assemblea di condominio non approva la riqualificazione dell’intero edificio.
Vi sono dei documenti che bisogna presentare al Comune dove si trova l’immobile, per ottenere le autorizzazioni che danno via ai lavori questi sono: la Cila e la Scia.
Arriva dall’Agenzia delle Entrate delle Marche un importante chiarimento che riguarda l’applicazione del Superbonus 110% nell’edilizia, grazie ad un interpello del Colleggio dei geometri di Ancona in merito alla possibilità che non sia riconosciuta la detrazione fiscale, in caso di interventi (come la sostituzione di un impianto termico o altri lavori di edilizia libera) su uno stabile oggetto di domanda di condono e non ancora sanato.
Tra i vari quesiti posti all’ Agenzia delle Entrate, si legge quello di un contribuente in cui scrive se può utilizzare il Superbonus 110% anche per lavori eseguiti su un’unità immobiliare “collabente” ( gli edifici collabenti sono Fabbricati fatiscenti, Ruderi con precarietà statiche,
Il Superbonus 110% a cui tutti ambiscono, rischia di deludere le aspettative di chi vive in condominio per alcune tipologie di condomini.
Grazie alla manovra Decreto Rilancio di cui fa parte l’ Ecobonus, sentiamo spesso parlare di opere trainanti e tra queste c’è il rifacimento del Cappotto termico.
Il Decreto rilancio ha introdotto il Superbonus 110% una detrazione sulle spese sostenute per chi esegue una ristrutturazione dal 1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021. Chi ne usufruirà potrà contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi di efficientamento energetico e che riducono il rischio sismico degli edifici divisa in 5 rate di pari ammontare.







