Arriva dall’ Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 408 del 24/9/2020, l’ok al singolo appartamento in condominio per usufruire dell’Ecobonus 110%, se l’assemblea di condominio non approva la riqualificazione dell’intero edificio.
- A chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate è un contribuente proprietario di un appartamento in condominio, che intende usufruire dell’Ecobonus 110. L’ assemblea di condominio non ha approvato i lavori per la posa in opera del cappotto termico sull’intero edificio, concedendo però ai singoli condomini di realizzare l’intervento sull’involucro del perimetro di propria pertinenza.
L’accesso all’Ecobonus 110% resta tuttavia legato al rispetto dei requisiti generali previsti dal decreto Rilancio: l’intervento infatti deve riguardare almeno il 25% delle superfici opache verticali ed oblique dell’intero condominio e deve migliorare di almeno 2 classi energetiche.
Per quanto riguarda invece i lavori di isolamento termico sulle pareti interne dell’appartamento in condominio, l’Agenzia delle Entrate spiega che l’accesso all’Ecobonus 110% sarà riconosciuto solo se il lavoro è eseguito congiuntamente ad un intervento trainante.
L’ Agenzia afferma che il singolo condomino potrà scegliere di installare il cappotto termico sulle superfici perimetrali di propria pertinenza.
Strada chiusa al cappotto termico sulle pareti interne, che rientrerà nell’Ecobonus 110% esclusivamente come lavoro trainato.
Si tratta di un possibile lavoro trainato, ammesso alla detrazione solo se abbinato ad un intervento trainante.
Quindi nel caso sia impossibile installare il cappotto termico esterno sulle pareti di propria pertinenza, o se da valutazione tecnica emergesse l’impossibilità a rispettare i requisiti per l’accesso alla detrazione del 110%, per gli interventi di isolamento termico interno resta la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus al 65% e con possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

