Con risposta all’interpello 87/2021 l’Agenzia delle Entrate spiega che le unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti possono accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico, ma non per i lavori antisismici.
La risposta all’interpello nasce dalla domanda del proprietario di un edificio suddiviso in due unità immobiliari indipendenti e funzionalmente autonome, che intendeva realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, con parziale demolizione, finalizzato alla sicurezza statica ed antisismica. Alla fine dei lavori, gli immobili avrebbero cambiato la propria destinazione d’uso, diventando una abitazione e una autorimessa.
L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, in base al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus spetta per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici e per la riduzione del rischio sismico degli stessi.
Il comma 4 non fa riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi, situate all’interno di edifici plurifamiliari. Per ottenere il Superbonus, quindi, i lavori antisismici devono essere realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali costituiti in condominio o sugli edifici residenziali unifamiliari e le relative pertinenze.
L’Agenzia ha spiegato che, diversamente dal comma 4, il comma 1 dell’articolo 119, riferito agli interventi di efficientamento energetico, fa espresso riferimento alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi all’interno degli edifici plurifamiliari.
Di conseguenza, le unità indipendenti negli edifici plurifamiliari possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di efficientamento energetico, ma non per quelli di messa in sicurezza antisismica.

