L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 488 del 20 luglio 2021 ribadisce che gli interventi trainati sono agevolabili se eseguiti insieme a quelli trainanti e nell’arco di tempo tra l’inizio e la fine degli stessi.
Il superbonus 110% è oggetto di risposta all’interpello numero 488 del 20 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’AdE ribadisce che gli interventi trainati risultano agevolabili solo nel caso in cui siano realizzati congiuntamente ad interventi trainanti.
Le date in cui devono essere effettuati i lavori sono quelle di inizio e fine degli interventi indicati.
Lo chiarisce l’AdE su spunto dell’istante, un contribuente che intende istallare impianti solari fotovoltaici successivamente all’accatastamento della villetta in costruzione.
L’istante ha chiesto inoltre chiarimenti sui documentazione da presentare.
Per prima cosa l’AdE riassume il quadro normativo di riferimento prevista dal decreto Rilancio.
In seguito si sofferma sul quesito posto dall’istante in relazione all’installazione di impianti fotovoltaici, nel documento è spiegato quanto segue:
“ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus si applica alle spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, nonché per la installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.”
L’AdE chiarisce che si applica l’aliquota del 110% qualora:
“gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.”
Gli interventi devono essere effettuati nel periodo di validità dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Superbonus 110 impianti fotovoltaici, le spese agevolabili e la documentazione necessaria:
Un ulteriore chiarimento riguarda gli edifici esistenti e non edifici realizzati in fase di nuova costruzione, esclusa l’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma comma 5 ultimo periodo dell’articolo 119.
La prova dell’esistenza dell’edificio si ha dall’iscrizione al catasto.
In conclusione, nel caso in cui l’impianto fotovoltaico sia installato successivamente all’accatastamento dell’edificio, come nell’ipotesi prospettata dall’istante, l’intervento non può essere ammesso al superbonus 110%.
Nel caso in cui lo stesso intervento sia realizzato congiuntamente ad interventi trainanti e prima dell’accatastamento dell’edificio (e nel periodo in cui sono realizzati gli interventi trainanti), l’istante potrà accedere all’agevolazione solo per le spese relative all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
In relazione alla documentazione da presentare, se la classe energetica dell’edificio è A3 o A4 è sufficiente il raggiungimento della classe energetica A4.
Devono in ogni caso essere redatti gli A.P.E. convenzionali sia nella situazione ante intervento sia in quella post intervento.
Inoltre, per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario provvedere agli adempimenti ordinari previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico.