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APE, L’ESONERO DI QUESTA NON GARANTISCE LA DETRAZIONE PER IL SUPERBONUS

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta 557 del 25 agosto 2021 afferma in risposta al quesito posto da un soggetto comproprietario insieme alla moglie di un locale di deposito (categoria catastale C/2) sul quale è stata avviata una ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un immobile residenziale: “La mancanza dell’impianto di riscaldamento in un edificio oggetto di ristrutturazione preclude la fruizione del Superbonus 110% per i lavori di efficientamento energetico. L’esonero dall’APE non garantisce il diritto alla detrazione.” funzionalmente indipendente, dotato di accesso autonomo.

Prima degli interventi, l’immobile adibito a stalla e magazzino era composto da due piani ed aperto su un lato, privo di impianto di climatizzazione e situato in una zona soggetta a vincolo paesaggistico.

Il proprietario ha appaltato ad un’impresa edile i seguenti interventi:

  • risanamento conservativo delle facciate esterne;
  • adozione di misure antisismiche, mediante demolizione degli esistenti solaio e tetto in legno, e la realizzazione di una nuova struttura portante mista in cemento armato e legno e di un nuovo tetto;
  • ulteriori lavorazioni a completamento del nuovo edificio residenziale.

I lavori di isolamento termico prevedono, la chiusura del lato aperto, con un cappotto termico esterno sulla nuova facciata in laterizi e un cappotto termico interno, sulla parete opposta a quella di nuova costruzione, per isolare la parete in pietra, il rifacimento e l’isolamento del tetto.

Questi lavori interesseranno una superficie complessiva superiore al 25% di quella disperdente lorda dell’intero edificio. Al termine dei lavori, secondo il progetto redatto dallo studio tecnico, l’immobile raggiungerà una classe energetica pari alla A/2.

Insieme alla copertura saranno realizzati anche i seguenti interventi:

  • impianto per il riscaldamento e il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore;
  • nuove finestre comprensive di infissi, una delle quali in sostituzione di un preesistente serramento;
  • un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili;
  • una tenda a rullo esterna per la schermatura solare di un serramento in vetro sul fronte sud;
  • una colonnina per la ricarica di veicoli elettrici;
  • un sistema di building automation per la gestione dell’impianto di condizionamento estivo ed invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Per questi interventi, il proprietario chiede di poter usufruire del 110%.

A sostegno della sua richiesta per i lavori di isolamento termico, richiama il nuovo comma 1-quater dell’articolo 119 del DL 34/2020, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, che ha ammesso al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Inoltre, essendo l’edificio originario privo dell’attestato di prestazione energetica (APE), il proprietario ritiene di non dover procedere alla redazione dell’APE pre-intervento, ma di dover redigere l’APE post-intervento per certificare la classe di efficienza raggiunta.

L’Agenzia ricorda che per avere diritto al Superbonus, gli immobili devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile, e conferma che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso la detrazione del 110% agli edifici privi di APE perché sprovvisti di tetto e/o di muri perimetrali, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica A.

Per gli interventi di efficientamento energetico – prosegue l’Agenzia – deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, il proprietario è esonerato dal produrre l’APE iniziale.

La mancanza del riscaldamento nell’edificio oggetto della ristrutturazione, quindi, preclude la fruizione del beneficio fiscale per i lavori di efficientamento energetico. A nulla rileva l’estensione del superbonus agli edifici sprovvisti di tetti o di muri perimetrali, per i quali è impossibile produrre l’APE pre-lavori.

E poiché il deposito non è dotato di un impianto di riscaldamento preesistente, non può accedere al Superbonus per gli interventi trainanti di efficientamento energetico; di conseguenza non può fruire del regime agevolato neanche per gli interventi trainati.