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Superbonus 110% ed altri bonus, si possono cumulare?

I bonus sulla manutenzione immobiliare attualmente in vigore sono:

  • Super Eco Bonus;
  • Eco Bonus;
  • Sisma bonus;
  • Bonus facciate;
  • Bonus ristrutturazione;
  • Bonus arredi;
  • Bonus verde.

Quando si può fare ricorso al Bonus al 110% e quando invece bisogna per forza di cose “accontentarsi” di agevolazioni che pur riguardando gli stessi lavori sono ben meno remunerative?

Per rispondere alla domanda iniziale partiamo dal dire che i bonus sono cumulabili tra di loro, nel senso che se si fanno lavori agevolabili con il Superbonus e lavori agevolati con altre norme si seguiranno percorsi burocratici separati e si riceve per ogni tipologia di opere il bonus spettante.

Per ottenere il Superbonus 110% è necessario effettuare almeno uno dei lavori “trainanti”, che consistono, sintetizzando, nella realizzazione dell’isolamento termico dell’edificio e/o nel cambio dell’impianto termico con uno ad alta efficienza. Solo se avvengono contestualmente a uno di questi interventi sono agevolati sempre al 110% gli interventi previsti dall’Ecobonus per così dire standard.

Contestualmente significa che devono essere effettuati nell’ambito di un progetto complessivo di efficientamento dell’edificio e dell’unità immobiliare e, stando alla durata attualmente prevista del Superbonus, che le fatture devono risultare pagate tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

A questo punto ricordiamo le principali differenze tra l’Ecobonus standard e il Superbonus 110%. Come la nuova versione potenziata, l’Ecobonus agevola gli interventi di efficientamento energetico. Quello che cambia è la misura dell’agevolazione (dal 50 all’85%), i tempi di ammortamento fiscale (10 anni e non 5), le regole molto meno stringenti sulle caratteristiche dei lavori e sulla congruità dei costi ad esempio non c’è l’obbligo di guadagnare due classi energetiche o di compiere lavori «trainanti», e l’applicabilità per qualsiasi immobile e qualsiasi contribuente -l’agevolazione infatti è su Irpef e Ires-.

Il Sisma bonus nella versione potenziata al 110% non solo è più generoso della vecchia versione ma ha anche requisiti meno stringenti sul miglioramento delle classi sismiche dell’edificio. Inoltre agevola opere autorizzate a partire dal 1° gennaio 2017, anche se ovviamente le spese agevolabili sono quelle pagate dopo il 1° luglio 2020. Quanto al Sisma bonus, non è possibile agevolare al 110% gli interventi dell’Ecobonus standard; da questo punto di vista la circolare 24 E  è assolutamente esplicita.