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Decreto Semplificazioni: per avviare i lavori del Superbonus basta la CILA

Con l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni si è decisa una semplificazione degli atti dovuti per ridurre i tempi d’avvio dei cantieri relativi al Superbonus 110%.

Con l’approvazione del decreto Semplificazioni diventa necessaria la sola presentazione della CILA, ovvero della Comunicazione di inizio lavori asseverata.

La CILA, introdotta nel 2010 all’interno del Testo unico dell’Edilizia per semplificare l’avvio dei lavori senza dover presentare il titolo abitativo, è un documento che viene comunicato, anche in forma digitale, all’ufficio tecnico del Comune e deve essere redatto da un professionista.

Per le nuove richieste del Superbonus 100% l’attestazione degli estremi del titolo abitativo spetta dunque alla sola CILA, senza l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Ovviamente “ogni valutazione” sulla legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento e degli stessi lavori “resta impregiudicata“, con la possibilità che vengano segnalate irregolarità dell’edificio. Restano, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

EFFETTI:

In primo luogo, l’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare per quanto riguarda i condomìni.

L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche se relativo alle parti comuni, aveva infatti rappresentato una delle maggiori cause di rallentamento per l’avvio dei lavori con Superbonus. Le tempistiche per ottenere il documento sono infatti piuttosto lunghe, e nel caso di irregolarità negli appartamenti con effetti sulle parti comuni, l’accesso al superbonus veniva precluso a tutti gli altri condòmini.

Ora con la CILA i tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile, circostanza che permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.

L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in un condono per eventuali abusi. E’ esplicitamente previsto che resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

IL SUPERBONUS POTRÀ ESSERE REVOCATO PER:
  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni