L’istante nell’interpello n. 329 del 10 settembre 2020, dichiara, di essere comproprietario (con il coniuge ed i propri figli minori) delle seguenti unità immobiliari autonomamente accatastate e facenti parte del medesimo edificio:
- tre appartamenti;
- un magazzino;
- un garage;
- un bene comune non censibile ad uso corte esterna e scala, senza rendita e consistenza
e chiede sulle predette unità, se vi è la possibilità di detrarre con il Superbonus 110% le spese per la sostituzione degli infissi e le spese per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio.
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato che gli opportuni chiarimenti circa l’applicazione dell’agevolazione al 110% vengono forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E
“sono ammessi al Superbonus 110% gli interventi effettuati dai condomìni, di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio, nonché gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici stessi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati nonché gli interventi antisismici.”
La circolare ha chiarito che si fa riferimento espressamente ai condomìni e non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti.
Pertanto, l’edificio oggetto degli interventi per poter usufruire della detrazione deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica.
Secondo la disciplina, il “condominio” costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste la proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Pertanto, gli edifici con unico proprietario di tutte le unità immobiliari singolarmente accatastate, non essendo un condominio, sono esclusi dalla detrazione fiscale al 110%.
Nel caso di cui sopra, trattandosi di interventi su unità immobiliari distintamente accatastate, in comproprietà fra più soggetti, non sarà possibile beneficiare della detrazione del 110% né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune delle predette unità immobiliari, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio.

