E’ possibile usufruire del Superbonus 110% su un massimo di 2 unità immobiliari per contribuente.
Questo è uno dei limiti fissati dal Decreto, al comma 10 dell’art. 119.
Ma cosa accade se si possiedono più unità abitative in condominio?
A tale quesito risponde l’Agenzia delle Entrate chiarendo la possibilità di accedere all’Ecobonus 110% per i proprietari di più unità abitative in condominio.
La possibilità di accedere oltre le 2 unità immobiliari si applica, solo ai lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali.
La norma è chiara, ma l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con la risoluzione n. 60/E del 28 Settembre 2020. Il vincolo delle 2 case è previsto esclusivamente per i lavori di riqualificazione energetica, ammissibili all’Ecobonus 110%:
- Cappotto termico
- Sostituzione degli impianti di riscaldamento;
- Lavori trainati, cioè realizzati insieme ad uno degli interventi trainanti (Vedi i due punti sopracitati).
Una limitazione che applicata in via generale avrebbe di fatto bloccato molti interventi condominiali. Ed è proprio per ovviare a tale ostacolo che la norma ha escluso dal vincolo delle 2 unità immobiliari i lavori effettuati sulle parti comuni in condominio.
Il Superbonus spetta esclusivamente per le spese sostenute sui lavori eseguiti su due unità immobiliari. Fanno eccezione le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali per i quali si può accedere all’Ecobonus 110%.
In questo caso, l’Agenzia spiega che la detrazione spetta con riferimento ai costi imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute all’interno del condominio.

