Arriva dall’Agenzia delle Entrate delle Marche un importante chiarimento che riguarda l’applicazione del Superbonus 110% nell’edilizia, grazie ad un interpello del Colleggio dei geometri di Ancona in merito alla possibilità che non sia riconosciuta la detrazione fiscale, in caso di interventi (come la sostituzione di un impianto termico o altri lavori di edilizia libera) su uno stabile oggetto di domanda di condono e non ancora sanato.
L’Agenzia precisa che: “basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e che descriva gli interventi come agevolabili. Si parla, dunque, di lavori di manutenzione ordinaria, di interventi per proteggere l’abitazione da atti illeciti da parte di terzi, dell’isolamento acustico, della cablatura, di interventi mirati al risparmio energetico con fonti rinnovabili, alla prevenzione di infortuni o alla messa a norma degli impianti. Sono tutte opere per le quali non c’è bisogno di un titolo abilitativo. Poi ci sono quelli che richiedono la comunicazione di inizio lavori, cioè la Cila, come ad esempio gli interventi liberi di piccola manutenzione straordinaria”.
Quindi per accedere all’Ecobonus è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che indichi la data d’inizio lavori e descriva gli interventi come agevolabili; in tale quadro, spiegano i geometri, il bonus fiscale può essere chiesto anche per immobili sanabili e fiscalmente tollerabili, a fronte dell’autocertificazione indicante la data d’inizio lavori, la tipologia dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2%.
Riassumendo quindi le agevolazioni fiscali non decadono quando l’immobile riscontra un intervento abusivo ma di lieve entità (2%).
“Il margine di tolleranza è del 2% in altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta, nel rispetto delle destinazioni e degli allineamenti. In un contesto simile, è possibile chiedere il Superbonus quando gli abusi sono sanabili e fiscalmente tollerabili. Occorrerà una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che riporti la data di inizio lavori e la tipologia dei lavori o una dichiarazione di eccedenza limitata al 2%. Se invece gli abusi superano questa soglia oppure viene chiesto per edifici su cui sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione più robusti – si legge ancora -, bisognerà risalire all’ultima situazione legittima e presentare una domanda di sanatoria, demolendo la parte eccedente o pagando una sanzione”.

